Art. 7.
(Destinazione del gettito dell'imposta
nazionale).

      1. Il gettito dell'imposta di cui all'articolo 6 è suddiviso in parti uguali tra due fondi, da istituire presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. I Ministeri di cui al comma 1 provvedono a destinare i fondi al finanziamento di programmi realizzati di concerto con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

          a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli

 

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e svantaggiate dei Paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;

          b) riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i Paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;

          c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell'aumento dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica.